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Attestato Prestazione Energetica

COS'E' E QUANDO SERVE L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che serve ad indicare le caratteristiche energetiche degli edifici.
Attraverso la valutazione delle caratteristiche delle murature, degli infissi, dell'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, dei tipi di impianti per il riscaldamento e per il raffrescamento, viene costruita un'analisi energetica totale dell'immobile.
In questo modo il cittadino è informato sul quadro energetico dell'immobile che sta per acquistare o affittare; grazie a questo certificato è quindi possibile definire nella maniera più fedele possibile i consumi energetici di un edificio o di un'unità immobiliare.

L'APE, in accordo a quanto prescritto dalle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica, deve essere allegato obbligatoriamente ai contratti di compravendita o di locazione degli immobili e in tutti quei cas in cui vengono eseguiti degli interventi di riqualificazione energetica sul proprio immobile (riduzione fabbisogno energetico per il riscaldamento, miglioramento delle prestazioni termiche dell'involucro, installazione pannelli solari, sostituzione impianti di climatizzazione invernale).

NUOVO APE E PARTICOLARITA'

Con la pubblicazione dei 3 decreti attuativi del 26 giugno 2015 della Legge 90/2013 (Leggi qui), sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, sono cambiate nuovamente le norme che regolano la certificazione energetica degli edifici al fine di eliminare quelle disomogeneità regionali che fin'ora avevano accompagnato la valutazione delle performance di un edificio o di una unità immobiliare; in particolare tre sono i nuovi decreti:

1. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (Leggi qui);

2. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici (Leggi qui);

3. Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Leggi qui).

In particolare l'ultimo decreto definisce le nuove linee guida nazionali alla certificazione energetica degli edifici per la redazione del NUOVO APE. Tra le principali novità si definisce una metodologia di calcolo uguale su tutto il territorio nazionale e un nuovo APE unico per tutte le Regioni.

La nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili è composta adesso da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G e viene determinata tramite l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio in termini di energia primaria non rinnovabile.
Questo indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile non solo per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, come era prima, ma anche di altri servizi come la climatizzazione estiva, la ventilazione, l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose (gli ultimi due fabbisogni sono previsti solo negli edifici con destinazione non residenziale).

In particolare le novità riguardano:

Unica unità di misura (KWh/mq anno)
Tutti gli immobili vengono classificati secondo i KWh/mq anno, anche quelli non residenziali.

Un nuovo indicatore relativo alla qualità dell'involucro
Nell'APE è stato inserito un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro edilizio al netto degli impianti presenti, che serve a conoscere la qualità della muratura dell’edificio per contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; visto che la grande maggioranza degli edifici esistenti presenta criticità si soprattutto sulla base dell’involucro edilizio.

Sopralluogo obbligatorio
Altra importante novità riguarda l'obbligo di effettuare un sopralluogo nell'immobile da certificare.

Edificio di riferimento per determinare la classi energetiche
Mentre le precedenti linee guida definivano la scala da A a G secondo i Gradi Giorno (GG) del comune dove si trovava l'immobile e secondo il rapporto S/V (superficie disperdente/volume riscaldato) il nuovo APE presenta una classificazione dipendente da un "edificio di riferimento"; questo è un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia d’impianto, avente però caratteristiche termiche ed energetiche predeterminate. In pratica, l’edificio di riferimento serve per determinare il valore di energia primaria limite di legge che l’edificio di progetto deve rispettare e con il quale confrontarsi.

Catasto energetico: SIAPE e controlli
Una vera novità del decreto è la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale: il SIAPE che comprende la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica, degli impianti termici e dei relativi controlli e ispezioni pubblici.

I controlli sulla regolarità degli APE
Regioni e Province autonome sono inoltre chiamate a definire piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% all’anno degli APE depositati territorialmente. I controlli dovranno essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e saranno basati anche su sopralluoghi tecnici negli edifici che hanno ottenuto la certificazione.

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